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Ordinanza — n. 23106/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence quantification as manifestly unfounded and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentence quantification inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued the sentence was disproportionate, but the lower court correctly applied sentencing criteria with adequate motivation. The court rejected the request for a different evaluation, citing established precedent that such challenges are not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal challenging the quantification of a sentence is inadmissible if manifestly unfounded and seeks an alternative evaluation not permitted in this instance.

Parole chiave

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sentence quantification manifestly unfounded inadmissible appeal discretionary power procedural outcome commisurazione della pena sanzione penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAJKIC ZVEZDAN nato il 18/02/1993 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha applicato la continuazione richiesta da STAJKIC ZVEZDAN e ha rideterminato la pena complessiva in anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 32.667,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione alla spropositata quantificazione della pena;

Rilevato che il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. fornendo adeguata motivazione quanto all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollech3re una diversa e alternativa valutazione che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv, 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così