Ordinanza — n. 23105/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLETTI GIANPAOLO nato a POZZUOLI il 30/07/1956 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 17/2/2021 nei confronti di PAOLETTI GIANPAOLO, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3 bis, D.Lgs 286/1998 perché estinto per prescrizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLETTI GIANPAOLO nato a POZZUOLI il 30/07/1956 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 17/2/2021 nei confronti di PAOLETTI GIANPAOLO, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 3 bis, D.Lgs 286/1998 perché estinto per prescrizione;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la Corte territoriale, con il riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Pastore e ai verbali delle dichiarazioni dai lavoratori e al contenuto delle intercettazioni, ha dato atto di avere applicato correttamente il criterio decisorio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. così come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos