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Ordinanza — n. 23103/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming life sentence error, ruling execution judges cannot re-evaluate continuity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Michele Modica's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Modica argued that the life sentence was illegal due to an erroneous application of Article 72 of the Penal Code regarding the continuity of crimes. The court held that execution judges cannot re-evaluate factual determinations like continuity made by the trial court, as such issues must be challenged through ordinary appeals in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 72, 81 cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: In execution proceedings, the illegality of a sentence can only be raised if the sanction is not provided for by law or exceeds legal limits, not when the calculation was based on an erroneous premise regarding the continuity of crimes, which must be contested in the judgment of merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution proceedings continuity of crimes life sentence penal code article 72 inadmissible appeal judicial review limits procedural exhaustion formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 72 cod. pen.
14/2017 in virtù dell'errata applicazione dell'art. 72 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 442 cod. proc. pen.
art. 72 cod. pen
14/2017 in virtù dell'errata applicazione dell'art. 72 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, Di Paola
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA MICHELE nato a CASTELDACCIA il 08/06/1955 avverso l'ordinanza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; \ Rilevato che il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza proposta da MODICA MICHELE affinché venisse dichiarata l'illegalità della pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza n. 14/2017 in virtù dell'errata applicazione dell'art. 72 cod. pen.

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 72 e 81 cod. pen. nonché 442 cod. proc. pen. evidenziando che tra il delitto di omicidio e gli ulteriori reati non sussisterebbe la continuazione e che nel caso di specie l'errata applicazione della stessa avrebbe come conseguenza una deteriore quantificazione della pena così che il richiamo contenuto nell'ordinanza all'intangibilità del giudicato sarebbe inconferente; Rilevato che il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quanto la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento ovvero quando questa, per specie o quantità, ecceda il limite legale e non quando si assuma che il calcolo sia stato effettuato sulla base di un erroneo presupposto (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, Di Paola, Rv. 266080 - 01);

Rilevato altresì che nello stesso provvedimento il giudice ha correttamente evidenziato che il giudice dell'esecuzione non può procedere a una valutazione diversa da quella già effettuata dal giudice della cognizione quanto alla continuazione e che ogni questione sul punto deve essere fatta valere nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi d'impugnazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato è conforme alla legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen