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Ordinanza — n. 23102/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23102/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHIR ABDELFATTAH nato a BENI OUKIL( MAROCCO) il 13/03/1982 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza e ha così revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a CHAHIR ABDELFATTAH; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che l'attività lavorativa svolta dal condannato non era fittizia e che, pertanto, in assenza di approfondimenti sul punto, la revoca era priva di giustificazione Rilevato che il Tribunale, con gli specifici riferimenti agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e agli ulteriori elementi acquisiti (cfr. pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata), diversamente da quanto indicato nel ricorso, si è confrontato con tutti gli argomenti illustrati dalla difesa, ora genericamente reiterati, ai quali ha fornito adeguata e corretta risposta, rendendo così una motivazione adeguata e coerente che non è sindacabile in questa sede;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale assistenza e previdenza sociale cessazione delle prestazioni dipendenza dall'assistenza sociale integrazione nell'assicurazione disoccupazione riabilitazione professionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHIR ABDELFATTAH nato a BENI OUKIL( MAROCCO) il 13/03/1982 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza e ha così revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a CHAHIR ABDELFATTAH; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che l'attività lavorativa svolta dal condannato non era fittizia e che, pertanto, in assenza di approfondimenti sul punto, la revoca era priva di giustificazione Rilevato che il Tribunale, con gli specifici riferimenti agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e agli ulteriori elementi acquisiti (cfr. pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata), diversamente da quanto indicato nel ricorso, si è confrontato con tutti gli argomenti illustrati dalla difesa, ora genericamente reiterati, ai quali ha fornito adeguata e corretta risposta, rendendo così una motivazione adeguata e coerente che non è sindacabile in questa sede;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C