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Ordinanza — n. 23101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESPI MASSIMO nato a NAPOLI il 19/02/1950 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da CRESPI MASSIMO per l'esecuzione della pena di anni 5 e giorni dieci determinata per;reati di cui agli artt. 3, 4, 5, 8, e 10 D.Lgs 74/2000 con fine pena attualmente fissato al 18/4/2025;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura per sottrazione d'imposta tempestività tributaria responsabilità civile del consulente fiscale debiti fiscali assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESPI MASSIMO nato a NAPOLI il 19/02/1950 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da CRESPI MASSIMO per l'esecuzione della pena di anni 5 e giorni dieci determinata per;reati di cui agli artt. 3, 4, 5, 8, e 10 D.Lgs 74/2000 con fine pena attualmente fissato al 18/4/2025;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'esclusione della sussistenza delle condizioni di legittimità e di merito per l'accoglimento dell'istanza in quanto il giudizio prognostico avrebbe dovuto essere effettuato sulla sola base dell'assenza di pericolo di reiterazione del reato, a nulla potendo rilevare che il condannato non possa risarcire il danno; Rilevato che le censure sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale -con il riferimento all'assenza di un percorso di valutazione critica sulle condotte devianti poste in essere e di un approfondimento sul disvalore delle stesse, dimostrato dalla mancata indicazione della destinazione degli ingenti profitti) conseguiti e dall'assenza di qualsivoglia tentativo di provare a compensare la posizione debitoria con l'erario compatibilmente alle proprie attuali condizioni economiche (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato)- ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine al diniego dell'invocata misura;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen