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Ordinanza — n. 23099/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order for home detention due to manifestly unfounded procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the surveillance court's decision to impose home detention was legally sound. The appellant argued that a judge who issued the original order should not participate in the appeal and that the risk assessment relied solely on criminal history. The court rejected these claims, noting that no incompatibility exists for such participation and that the lower court adequately considered the specific risks and lack of suitable social work options.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.s.; Art. 101 c.p.s.: The court holds that a surveillance judge who issued a prior measure may participate in the appeal without incompatibility, and the assessment of danger must be based on a holistic evaluation of the subject's profile rather than solely on prior convictions.

Parole chiave

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Tribunale di Sorveglianza detenzione domiciliare giudizio di pericolosità incompatibilità magistrato vizio di motivazione affidamento in prova riabilitazione sociale mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.s.
Art. 101 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI SALVATORE nato a CANICATTI' il 12/09/1981 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione all'ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza in composizione monocratica il 29/3/2021, che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare a MAGRI' SALVATORE per l'esecuzione della pena residua di mesi 7 e giorni 28;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge, perché alla deliberazione del provvedimento impugnato ha partecipato anche il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato l'ordinanza oggetto di opposizione, e il vizio di motivazione in quanto il giudizio di pericolosità si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto l'ordinamento non prevede alcuna causa di incompatibilità per il magistrato di sorveglianza che abbia emesso il provvedimento impugnato di partecipare al giudizio di impugnazione sullo stesso, ciò anche considerato che eventuali ipotesi di incompatibilità possono essere fatte valere esclusivamente a mezzo della ricusazione e che non determinano alcuna nullità (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01);

Rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla censura oggetto del secondo motivo in quanto il Tribunale, con gli specifici riferimenti ai precedenti e all'inidoneità del lavoro prospettato, che esclude la possibilità di effettuare i necessari controlli sul soggetto quanto al percorso di risocializzazione (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine alla specifica e migliore idoneità della detenzione domiciliare a favorire la rieducazione del ricorrente e prevenire il pericolo che commetta altri reati;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am