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Ordinanza — n. 23098/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation order citing inadmissibility for requesting alternative legal reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Francesco Picone's appeal against the Palermo probation court's order inadmissible. Picone argued the lower court ignored positive factors and relied solely on past criminal history, while the court found the judge adequately considered health, regular progress, and prior measures. Consequently, the court rejected the request for a different legal interpretation and ordered Picone to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a probation order is inadmissible if it merely solicits a different or alternative legal reading not permitted in this stage.

Parole chiave

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probation appeal inadmissibility legal interpretation detention at home court costs proroga della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE FRANCESCO nato a PALERMO il 06/09/1940 avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da PICONE FRANCESCO e ha confermato la misura della detenzione domiciliare; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe contradittoria in, incongrua in quanto non terrebbe conto degli elementi positivi emersi e si fonderebbe esclusivamente su giudizi ancorati al passato, quale lo spessore criminale del ricorrente;

Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento non solo allo spessore criminale ma anche ai provvedimenti già emessi, alle condizioni di salute del ricorrente e all'andamento regolare dell'attuale misura, ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine alla specifica e migliore idoneità della detenzione domiciliare; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos