Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23096/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of temporal contiguity and failure to prove a unitary criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Lauria's appeal against the execution order inadmissible, rejecting his request to merge seven separate convictions into a single continuous sentence. Lauria argued that the crimes shared spatial and temporal context, forming a unitary criminal plan, while the lower court found only a lifestyle pattern without sufficient evidence of premeditation. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the appeal demanded an alternative legal interpretation not permitted in this procedural stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 75, 31, 76 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it solicits a different or alternative reading of the facts that contradicts the established legal interpretation regarding the lack of temporal contiguity and unitary criminal design.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal contiguity unitary criminal design lifestyle pattern procedural inadmissibility merged sentencing temporal contiguity premeditation evidence criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 75 cod. pen.
Art. 31, comma 1 cod. pen.
Art. 76, comma 4 D.Lgs 159/2011
Art. 629, commi 1 e 2 cod. pen.
Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di LAURIA VINCENZO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra sette diverse sentenze di condanna per # i reati di cui agli artt. 75 e 31, comma 1,e 76, comma 4D.Lgs 159/2011 e 629, commi 1 e 2, 628, comma 3,n. 1,cod. pen. rilevando che non ci sarebbe contiguità temporale tra i fatti, legati solo in parte da una omogeneità di reati, e che le condotte evidenzierebbero solo lo stile di vita del condannato e non l'esistenza di una preordinazione unitaria e originaria;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto le violazioni sarebbero omogenee, ci sarebbe una contestualità spaziale e temporale e il decreto violato sarebbe sempre lo stesso; Rilevato che il provvedimento impugnato, con il riferimento alla mancanza di elementi significativi circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso non ravvisabile nella sola omogeneità delle violazioni, che sono, piuttosto, significative di uno stile di vita teso a porre in essere comportamenti contrari alla legge, risulta adeguatamente motivato e conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.