Ordinanza — n. 23095/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO ORAZIO nato a CATANIA il 28/09/1981 avverso l'ordinanza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NNN. Rilevato che la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di BONFIGLIO ORAZIO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra la sentenza di condanna irrevocabile il 25/6/2020 per i reati di cui agli artt. 74 (commesso fino al marzo 2013 a Catania) e 73 (commesso dal maggio 2012 e fino al settembre 2012 a Catania) D.P.R. 309/1990 e 628 cod. pen. e 4 L. 897/67 (commessi ;I 31/8/2012 e il 5/10/2012 a Catania), la sentenza di condanna irrevocabile il 18/9/2015 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (accertato dal novembre 2005 al gennaio 2006 a Catania) e la sentenza di condanna irrevocabile il 2/7/2010 per i reati di cui agli artt. 628 e 4 L. 110/75 (commessi il 12/3/2009 a Catania);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 23095/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO ORAZIO nato a CATANIA il 28/09/1981 avverso l'ordinanza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NNN. Rilevato che la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di BONFIGLIO ORAZIO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra la sentenza di condanna irrevocabile il 25/6/2020 per i reati di cui agli artt. 74 (commesso fino al marzo 2013 a Catania) e 73 (commesso dal maggio 2012 e fino al settembre 2012 a Catania) D.P.R. 309/1990 e 628 cod. pen. e 4 L. 897/67 (commessi ;I 31/8/2012 e il 5/10/2012 a Catania), la sentenza di condanna irrevocabile il 18/9/2015 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (accertato dal novembre 2005 al gennaio 2006 a Catania) e la sentenza di condanna irrevocabile il 2/7/2010 per i reati di cui agli artt. 628 e 4 L. 110/75 (commessi il 12/3/2009 a Catania);
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata sussistenza di un medesimo disegno criminoso; Rilevato che il provvedimento impugnato, con i riferimenti alla distanza temporale tra i fatti, al diverso contesto nel quale è maturata la condotta associativa e alla circostanza che la rapina commessa il 13/3/2009 è il frutto di un accordo e di una decisione estemporanea, ha adeguatamente motivato; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato anche in termini generici, è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende