Cassation appeal dismissed for inadmissibility as prevention measures review requires legal violation, not mere disagreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the special surveillance measures imposed by the lower courts were incompatible with his profession as a musician due to lack of motivation. The court rejected this, ruling that appeals against preventive measures under the specified law are only admissible if they allege a violation of law, not a disagreement with the factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 D.Lvo 159 del 2011; Appeals against preventive measures are inadmissible unless based on a violation of law, excluding mere disagreement with the factual evaluation of conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTI ORESTE nato a LATINA il 11/05/1981 avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Roma ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Roma il 13/12/2021 ha applicato a MONTI ORESTE la misura di sorveglianza speciale per la durata di anni uno con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, comunicare con la stessa e con le ulteriori prescrizioni di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi a persone condannate di non uscire da casa dalle ore 22,00 alle ore 7,00 e di non detenere armi;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la carenza di motivazione con riferimento alle condizioni imposte dal provvedimento di sorveglianza che sarebbero incompatibili con l'attività di musicista; Rilevato che le censure sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite poiché il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de