Cassation Court dismisses prisoner's appeal regarding FM radio access as a discretionary administrative matter, not a subjective right.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by prisoner Alessandro D'Ambrogio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The prisoner argued that the prison's ban on listening to FM radio channels was merely afflictive and violated his individual freedom, claiming security could be maintained without such a severe restriction. The Court ruled that access to radio and television is not a subjective right but a mode of exercising rights, leaving the specific management of these facilities to the discretionary power of the prison administration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 Cost.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The Court holds that the administration's decision regarding the availability of radio and television channels for prisoners does not infringe upon subjective rights but merely regulates the manner of exercising them, thus falling within administrative discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGIO ALESSANDRO nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo di D'AMBROGIO ALESSANDRO volto a ottenere la possibilità di potersi sintonizzare su canali FM utilizzati anche da altro detenuto; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il divieto di ascoltare i canali radio FM abbia carattere meramente afflittivo e che le esigenze di sicurezza potrebbero essere comunque adeguatamente garantite senza limitare in modo così incisivo la libertà individuale;
Rilevato che il tema della fruizione dei canali televisivi e radiofonici è stato più volte esaminato da questa Corte che ha concluso nel senso che non riguarda i diritti soggettivi ma solo una modalità di esercizio degli stessi che deve essere gestita dall'Amministrazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto "è legittima la declaratoria d'inammissibilità, anche "de plano" del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa" (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456 - 01).
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.