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Ordinanza — n. 23093/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses prisoner's appeal regarding FM radio access as a discretionary administrative matter, not a subjective right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by prisoner Alessandro D'Ambrogio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The prisoner argued that the prison's ban on listening to FM radio channels was merely afflictive and violated his individual freedom, claiming security could be maintained without such a severe restriction. The Court ruled that access to radio and television is not a subjective right but a mode of exercising rights, leaving the specific management of these facilities to the discretionary power of the prison administration.

Regesto Legislator

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Art. 13 Cost.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The Court holds that the administration's decision regarding the availability of radio and television channels for prisoners does not infringe upon subjective rights but merely regulates the manner of exercising them, thus falling within administrative discretion.

Parole chiave

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prisoner rights radio access administrative discretion subjective rights penitentiary administration inadmissible appeal freedom of information diritto di diffondere

Disposizioni normative citate

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Art. 13 Cost.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456
del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa" (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456 - 01).
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Sentenza — n. 35973/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against prison restriction on FM radio channels citing security needs.
Sentenza — n. 151/2023 — snpen
Italian Court dismisses prisoner's appeal on TV channels, allowing prison administration's discretionary order.
Ordinanza — n. 47577/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for generic grounds; prisoner's claim on sports channels deemed mere expectation not a subjective right.
Sentenza — n. 17538/2023 — snpen
Cassation annuls prison surveillance order denying specific TV channels to differentiated regime inmates.
Sentenza — n. 21466/2026 — snpen
Cassation court dismisses prisoner's appeal for lack of subjective rights violation regarding prison TV channel access. The court ruled the request was merely an organizational matter without legal standing. The appeal was rejected because the administrative discretion on TV access did not infringe specific rights. The court held that the prisoner's claim lacked the necessary legal foundation for judicial review. The decision emphasizes the limits of judicial intervention in prison organization. The appeal was declared inadmissible due to the absence of subjective rights. The court affirmed the administrative authority's discretion in managing prison facilities. The ruling clarifies that organizational decisions do not create enforceable rights. The case concludes with the dismissal of the prisoner's constitutional claims. The court found no violation of the right to information in this instance.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGIO ALESSANDRO nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo di D'AMBROGIO ALESSANDRO volto a ottenere la possibilità di potersi sintonizzare su canali FM utilizzati anche da altro detenuto; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il divieto di ascoltare i canali radio FM abbia carattere meramente afflittivo e che le esigenze di sicurezza potrebbero essere comunque adeguatamente garantite senza limitare in modo così incisivo la libertà individuale;

Rilevato che il tema della fruizione dei canali televisivi e radiofonici è stato più volte esaminato da questa Corte che ha concluso nel senso che non riguarda i diritti soggettivi ma solo una modalità di esercizio degli stessi che deve essere gestita dall'Amministrazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto "è legittima la declaratoria d'inammissibilità, anche "de plano" del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa" (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Rv. 279456 - 01).

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.