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Ordinanza — n. 22896/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22896/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVETTI ALESSANDRO, nato ad Acerra il 31/01/1989 avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 18/05/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Napoli, assolveva Alessandro Svetti dal reato di cui all'art. 334 cod. pen. a lui contestato al capo c) dell'imputazione mentre confermava la condanna dello stesso Svetti per il reato di riciclaggio di un motocarro, a lui contestato al capo a) dell'imputazione, rideterminando la pena irrogata all'imputato in due anni e dieci mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa «con il verbale di sequestro del 29.12.2012 e con l'annotazione della Legione Carabinieri Campania, Comando provinciale di Napoli, del 20.12.2017», non è consentito dalla legge perché sollecita una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove ed evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che non è permesso in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine al compendio probatorio a carico dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Napoli, sulla base di una completa e non illogica valutazione delle prove, ha adeguatamente motivato in ordine sia alla provenienza delittuosa del motocarro - escludendo anche, sempre con un'argomentazione del tutto logica, che questo fosse lo stesso mezzo che era stato sequestrato all'imputato il 29 dicembre 2012 - sia alle operazioni compiute dallo Svetti in modo da ostacolare l'identificazione della predetta provenienza delittuosa, consistite, in particolare, nell'abrasione del numero del telaio, nella contraffazione del numero del propulsore e nell'apposizione di una targa già abbinata ad altro veicolo della stessa marca e modello intestato all'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 334 cod. pen; Ordinanza — n. 22896/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 18/05/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Napoli, assolveva Alessandro Svetti dal reato di cui all'art. 334 cod. pen. a lui contestato al capo c) dell'imputazione mentre confermava la condanna dello stesso Svetti per il reato di riciclaggio di un motocarro, a lui contestato al capo a) dell'imputazione, rideterminando la pena irrogata all'imputato in due anni e dieci mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa «con il verbale di sequestro del 29.12.2012 e con l'annotazione della Legione Carabinieri Campania, Comando provinciale di Napoli, del 20.12.2017», non è consentito dalla legge perché sollecita una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove ed evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che non è permesso in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine al compendio probatorio a carico dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Napoli, sulla base di una completa e non illogica valutazione delle prove, ha adeguatamente motivato in ordine sia alla provenienza delittuosa del motocarro - escludendo anche, sempre con un'argomentazione del tutto logica, che questo fosse lo stesso mezzo che era stato sequestrato all'imputato il 29 dicembre 2012 - sia alle operazioni compiute dallo Svetti in modo da ostacolare l'identificazione della predetta provenienza delittuosa, consistite, in particolare, nell'abrasione del numero del telaio, nella contraffazione del numero del propulsore e nell'apposizione di una targa già abbinata ad altro veicolo della stessa marca e modello intestato all'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore stato difettoso del veicolo infrazione alle norme della circolazione inquinamento automobilistico detentore di veicolo spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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art. 334 cod. pen
Con sentenza del 18/05/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Napoli, assolveva Alessandro Svetti dal reato di cui all'art. 334 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SVETTI ALESSANDRO, nato ad Acerra il 31/01/1989 avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 18/05/2022, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 19/10/2020 del Tribunale di Napoli, assolveva Alessandro Svetti dal reato di cui all'art. 334 cod. pen. a lui contestato al capo c) dell'imputazione mentre confermava la condanna dello stesso Svetti per il reato di riciclaggio di un motocarro, a lui contestato al capo a) dell'imputazione, rideterminando la pena irrogata all'imputato in due anni e dieci mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa «con il verbale di sequestro del 29.12.2012 e con l'annotazione della Legione Carabinieri Campania, Comando provinciale di Napoli, del 20.12.2017», non è consentito dalla legge perché sollecita una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove ed evidenzia ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che non è permesso in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha compiutamente e logicamente argomentato in ordine al compendio probatorio a carico dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Napoli, sulla base di una completa e non illogica valutazione delle prove, ha adeguatamente motivato in ordine sia alla provenienza delittuosa del motocarro - escludendo anche, sempre con un'argomentazione del tutto logica, che questo fosse lo stesso mezzo che era stato sequestrato all'imputato il 29 dicembre 2012 - sia alle operazioni compiute dallo Svetti in modo da ostacolare l'identificazione della predetta provenienza delittuosa, consistite, in particolare, nell'abrasione del numero del telaio, nella contraffazione del numero del propulsore e nell'apposizione di una targa già abbinata ad altro veicolo della stessa marca e modello intestato all'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro