Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22888/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPITALERI VITO, nato a Bronte il 26/01/1967 avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 11/01/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 16/07/2020 del Tribunale di Catania di condanna di Vito Spitaleri per i reati di cui all'art. 424 cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo "B" dell'imputazione) e agli artt. 635, primo e secondo comma, n. 3), e 61 n. 2), cod. pen. (capo "C" dell'imputazione), con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica. Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione (primo e secondo motivo) e l'intervenuta prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono sorretti da una concreta specificità e pertinenza censoria e sono, altresì, meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, con il supporto di pertinenti argomenti logico-giuridici, i quali sono esposti alla pag. 4 della sentenza impugnata quanto ai primi due motivi (avendo la Corte, in particolare, sia escluso che lo Spitaleri avesse agito nell'esercizio di una pretesa legittima sia ritenuto riscontrato, sulla base della deposizione dei dipendenti del Comune di Bronte, che l'imputato aveva scosso con violenza le maniglie del Comune tanto da provocarne la rottura) e alla pag. 5 della sentenza impugnata (quanto al terzo motivo, in ordine al quale si deve evidenziare come la Corte d'appello di Catania abbia escluso che fosse maturata la prescrizione dei reati - aggravati dalla recidiva reiterata e specifica - anche in quanto il corso del relativo termine era rimasto sospeso per 462 giorni durante il giudizio di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 424 cod. pen; Ordinanza — n. 22888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 11/01/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 16/07/2020 del Tribunale di Catania di condanna di Vito Spitaleri per i reati di cui all'art. 424 cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo "B" dell'imputazione) e agli artt. 635, primo e secondo comma, n. 3), e 61 n. 2), cod. pen. (capo "C" dell'imputazione), con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica. Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione (primo e secondo motivo) e l'intervenuta prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono sorretti da una concreta specificità e pertinenza censoria e sono, altresì, meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, con il supporto di pertinenti argomenti logico-giuridici, i quali sono esposti alla pag. 4 della sentenza impugnata quanto ai primi due motivi (avendo la Corte, in particolare, sia escluso che lo Spitaleri avesse agito nell'esercizio di una pretesa legittima sia ritenuto riscontrato, sulla base della deposizione dei dipendenti del Comune di Bronte, che l'imputato aveva scosso con violenza le maniglie del Comune tanto da provocarne la rottura) e alla pag. 5 della sentenza impugnata (quanto al terzo motivo, in ordine al quale si deve evidenziare come la Corte d'appello di Catania abbia escluso che fosse maturata la prescrizione dei reati - aggravati dalla recidiva reiterata e specifica - anche in quanto il corso del relativo termine era rimasto sospeso per 462 giorni durante il giudizio di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
incendio colposo altri capi d'accusa risarcimento per atto illecito responsabilità penale altri reati risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 424 cod. pen
Con sentenza del 11/01/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 16/07/2020 del Tribunale di Catania di condanna di Vito Spitaleri per i reati di cui all'art. 424 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPITALERI VITO, nato a Bronte il 26/01/1967 avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 11/01/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 16/07/2020 del Tribunale di Catania di condanna di Vito Spitaleri per i reati di cui all'art. 424 cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo "B" dell'imputazione) e agli artt. 635, primo e secondo comma, n. 3), e 61 n. 2), cod. pen. (capo "C" dell'imputazione), con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica. Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione (primo e secondo motivo) e l'intervenuta prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono sorretti da una concreta specificità e pertinenza censoria e sono, altresì, meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello, con il supporto di pertinenti argomenti logico-giuridici, i quali sono esposti alla pag. 4 della sentenza impugnata quanto ai primi due motivi (avendo la Corte, in particolare, sia escluso che lo Spitaleri avesse agito nell'esercizio di una pretesa legittima sia ritenuto riscontrato, sulla base della deposizione dei dipendenti del Comune di Bronte, che l'imputato aveva scosso con violenza le maniglie del Comune tanto da provocarne la rottura) e alla pag. 5 della sentenza impugnata (quanto al terzo motivo, in ordine al quale si deve evidenziare come la Corte d'appello di Catania abbia escluso che fosse maturata la prescrizione dei reati - aggravati dalla recidiva reiterata e specifica - anche in quanto il corso del relativo termine era rimasto sospeso per 462 giorni durante il giudizio di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,