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Ordinanza — n. 22883/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22883/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AULINO DANIELE, nato a Catania il 14/04/1989 GRASSO DESIREÈ, nata a Catania il 15/12/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AULINO DANIELE, nato a Catania il 14/04/1989 GRASSO DESIREÈ, nata a Catania il 15/12/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

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ricettazione traente infrazione doganale paese d'origine sicuro inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan partenza illegale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AULINO DANIELE, nato a Catania il 14/04/1989 GRASSO DESIREÈ, nata a Catania il 15/12/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 20/04/2022, la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 27/06/2019 del Tribunale di Catania di condanna di Daniele Aulino e di Desireé Grasso per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (ricettazione di ventisette bagagli di viaggiatori). Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti (primo motivo del ricorso di Daniele Aulino e primo e terzo motivo del ricorso di Desireé Grasso), la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. (secondo motivo del ricorso di Daniele Aulino e secondo motivo del ricorso di Desireé Grasso), nonché la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione (terzo motivo del ricorso di Daniele Aulino) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono inoltre privi dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della stessa; ritenuto, altresì, che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi compiutamente.

Si vedano, in particolare: le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dei due imputati e sull'iter motivazionale inerente la valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della decisione di condanna (anche con riguardo alla disponibilità dell'appartamento nel quale furono rinvenuti i bagagli in capo a entrambi gli imputati), in assenza peraltro, di alcuna valida giustificazione della provenienza della merce rinvenuta in loro possesso, il cui valore economico (oltre alla valutazione complessiva della condotta) hanno logicamente escluso l'ipotesi attenuata di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. (pag. 6 della sentenza impugnata); la stessa pag. 6 della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione delle connotazioni del caso concreto, dei precedenti penali dei ricorrenti, della condotta anteatta e del contegno processuale tenuto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso