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Ordinanza — n. 22880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINANOVIC MIRZA, nato a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il 23/07/1984 avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 05/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 15/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Mirza Sinanovic per i reati di rapina impropria aggravata dall'avere commesso la violenza o la minaccia con un'arma (capo "A" dell'imputazione) e di minaccia aggravata dall'uso di un'arma (capo "B" dell'imputazione); reati commessi ai danni di Ali Sordor e di Akter Mst Leza. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente in riferimento alla sussistenza della rapina impropria aggravata (primo motivo), il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella forma del delitto tentato (secondo motivo), la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (terzo motivo), eja mancanza di motivazione in ordine alla richiesta prevalenza delle Ncostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata (quarto motivo) non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono costituititi da mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato e per di più riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01); infine, la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha ribadito come la soluzione dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante si dovesse ritenere quella idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi reati violenti crimine di aggressione minaccia nel diritto penale rapina violenza o minaccia contro le autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINANOVIC MIRZA, nato a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il 23/07/1984 avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 05/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 15/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Mirza Sinanovic per i reati di rapina impropria aggravata dall'avere commesso la violenza o la minaccia con un'arma (capo "A" dell'imputazione) e di minaccia aggravata dall'uso di un'arma (capo "B" dell'imputazione); reati commessi ai danni di Ali Sordor e di Akter Mst Leza. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente in riferimento alla sussistenza della rapina impropria aggravata (primo motivo), il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella forma del delitto tentato (secondo motivo), la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (terzo motivo), eja mancanza di motivazione in ordine alla richiesta prevalenza delle Ncostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata (quarto motivo) non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono costituititi da mere doglianze in punto di fatto, peraltro prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato e per di più riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici.

Si vedano, in particolare: la pag. 6 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico dell'imputato, che è risultato avere aggredito le persone offese anche con una bottiglia rotta utilizzata come arma al fine assicurarsi il possesso della merce già sottratta e di procurarsi l'impunità, integrando così perfettamente gli estremi del reato di rapina impropria consumata e aggravata dall'uso di un'arma; la pag. 6 della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocato art. 62, n. 4), cod. pen, stante la lesione grave dei beni dell'incolumità fisica delle persone offese, perpetrata con modalità gravi, violente e allarmanti, sintomatiche di un'elevata pericolosità sociale (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01;

Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01); infine, la pag. 7 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha ribadito come la soluzione dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante si dovesse ritenere quella idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de