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Ordinanza — n. 22877/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVASCO BORGES GABRIEL MARCELO, nato a Montevideo (Uruguay) il 15/12/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 29/09/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado del 19/03/2008, applicata la diminuente per il rito abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di Gabriel Marcelo Novasco Borges, confermando la condanna dello stesso imputato per i reati, commessi in concorso con Richard Javier Gonzales Magallanes, di tentata rapina aggravata (dalla commissione della violenza o minaccia da più persone riunite) e di lesioni personali aggravate (dal nesso teleologico) ai danni di Abu Taher. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa (asseritamente non credibili), è inammissibile poiché è reiterativo di doglianze già compiutamente scrutinate e disattese dai giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente; sul punto, si veda, in particolare, la seconda e la terza pagina della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni, reputate affidabili e genuine, della persona offesa e del riconoscimento fotografico, confermate - per di più - da riscontri esterni, il più significativo dei quali è stato il successivo riconoscimento per incontro fortuito per strada (unitamente al carattere ravvicinato del contatto), che ne hanno avvalorato la credibilità, a fronte, peraltro, di spontanee dichiarazioni dell'imputato prive di ogni riscontro e radicalmente contraddette dai racconti della parte civile: in tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della persona offesa si deve ritenere - oltre che reiterativa - del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati dalla Corte di cassazione secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, alle quali non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 29/09/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado del 19/03/2008, applicata la diminuente per il rito abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di Gabriel Marcelo Novasco Borges, confermando la condanna dello stesso imputato per i reati, commessi in concorso con Richard Javier Gonzales Magallanes, di tentata rapina aggravata (dalla commissione della violenza o minaccia da più persone riunite) e di lesioni personali aggravate (dal nesso teleologico) ai danni di Abu Taher. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa (asseritamente non credibili), è inammissibile poiché è reiterativo di doglianze già compiutamente scrutinate e disattese dai giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente; sul punto, si veda, in particolare, la seconda e la terza pagina della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni, reputate affidabili e genuine, della persona offesa e del riconoscimento fotografico, confermate - per di più - da riscontri esterni, il più significativo dei quali è stato il successivo riconoscimento per incontro fortuito per strada (unitamente al carattere ravvicinato del contatto), che ne hanno avvalorato la credibilità, a fronte, peraltro, di spontanee dichiarazioni dell'imputato prive di ogni riscontro e radicalmente contraddette dai racconti della parte civile: in tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della persona offesa si deve ritenere - oltre che reiterativa - del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati dalla Corte di cassazione secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, alle quali non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentate lesioni personali gravi commisurazione della pena per rapina delitto contro la persona partecipazione al reato crimine di aggressione altri reati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVASCO BORGES GABRIEL MARCELO, nato a Montevideo (Uruguay) il 15/12/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 29/09/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado del 19/03/2008, applicata la diminuente per il rito abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di Gabriel Marcelo Novasco Borges, confermando la condanna dello stesso imputato per i reati, commessi in concorso con Richard Javier Gonzales Magallanes, di tentata rapina aggravata (dalla commissione della violenza o minaccia da più persone riunite) e di lesioni personali aggravate (dal nesso teleologico) ai danni di Abu Taher. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa (asseritamente non credibili), è inammissibile poiché è reiterativo di doglianze già compiutamente scrutinate e disattese dai giudici di merito, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente; sul punto, si veda, in particolare, la seconda e la terza pagina della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni, reputate affidabili e genuine, della persona offesa e del riconoscimento fotografico, confermate - per di più - da riscontri esterni, il più significativo dei quali è stato il successivo riconoscimento per incontro fortuito per strada (unitamente al carattere ravvicinato del contatto), che ne hanno avvalorato la credibilità, a fronte, peraltro, di spontanee dichiarazioni dell'imputato prive di ogni riscontro e radicalmente contraddette dai racconti della parte civile: in tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della persona offesa si deve ritenere - oltre che reiterativa - del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati dalla Corte di cassazione secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, alle quali non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de