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Ordinanza — n. 22876/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22876/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22876/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI, nato a Milano il 07/12/1968 avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 04/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di Luigi Iannuzzi alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in riferimento all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché sono reiterativi di profili già correttamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici, che si salda con quella del primo giudice e la integra, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti operata dal Tribunale, e condivisa dalla Corte di appello, ai sensi del n. 2-bis del secondo comma dell'art.640 cod. pen., avendo l'imputato profittato delle modalità di vendita online per impedire alla persona offesa di poter constatare la mancata disponibilità del bene venduto, approfittando così della minorata difesa della stessa vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22876/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 04/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di Luigi Iannuzzi alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in riferimento all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché sono reiterativi di profili già correttamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici, che si salda con quella del primo giudice e la integra, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti operata dal Tribunale, e condivisa dalla Corte di appello, ai sensi del n. 2-bis del secondo comma dell'art.640 cod. pen., avendo l'imputato profittato delle modalità di vendita online per impedire alla persona offesa di poter constatare la mancata disponibilità del bene venduto, approfittando così della minorata difesa della stessa vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata lotta contro la frode contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite licenziamento immediato per truffa frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
e all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI, nato a Milano il 07/12/1968 avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 04/10/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Lecco di condanna di Luigi Iannuzzi alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in riferimento all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché sono reiterativi di profili già correttamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici, che si salda con quella del primo giudice e la integra, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti operata dal Tribunale, e condivisa dalla Corte di appello, ai sensi del n. 2-bis del secondo comma dell'art.640 cod. pen., avendo l'imputato profittato delle modalità di vendita online per impedire alla persona offesa di poter constatare la mancata disponibilità del bene venduto, approfittando così della minorata difesa della stessa vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2