Ordinanza — n. 22874/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIA GIUSEPPINA nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/11/1972 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 ottobre 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 17 novembre 2021, nei confronti di Alaia Giuseppina in relazione al reato di cui agli artt.112, 642 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Corte di appello di Milano, effettuata nei confronti dell'imputata non presso il domicilio dichiarato (Casal di Principe via Troisi 20) bensì presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in assenza delle condizioni legittimanti è manifestamente infondato per aspecificità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIA GIUSEPPINA nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/11/1972 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 7 ottobre 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 17 novembre 2021, nei confronti di Alaia Giuseppina in relazione al reato di cui agli artt.112, 642 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Corte di appello di Milano, effettuata nei confronti dell'imputata non presso il domicilio dichiarato (Casal di Principe via Troisi 20) bensì presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in assenza delle condizioni legittimanti è manifestamente infondato per aspecificità.
Invero, la Corte territoriale ha già evidenziato che, sebbene nell'avviso di fissazione udienza emesso dalla stessa per l'udienza del 04/07/2022, l'indirizzo di domicilio dell'imputata fosse stato erroneamente indicato in via Traisi, l'errore veniva poi corretto in via Troisi, tanto che nella relata di notifica viene indicata la corretta via Troisi 20, indirizzo presso il quale risulta l'omessa notifica (v. relata 18/05/2022, in cui l'UG attesta la mancata notificazione dell'atto alla destinataria in Casa! di Principe via Troisi 20, ivi non reperita nonostante le indagini esperite in loco) per i successivi adempimenti di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (notifica al difensore che ha contestato non l'avvenuta effettuazione della stessa, bensì, in modo del tutto infondato, i presupposti per la sua effettuazione) con fissazione di nuova udienza di comparizione (per il 07/10/2022) di cui il difensore ha avuto regolare avviso.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presid