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Ordinanza — n. 22871/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIDARA FARISS nato il 28/02/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29 settembre 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza emessa dl Tribunale di Monza in data 16 dicembre 2019, come modificata nel trattamento sanzionatorio dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 28 aprile 2021, nei confronti di Fariss Aidara in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione, riconoscendo in particolare che, se la condotta può essere ricondotta ai minimi della sanzione edittale "... non sono però ravvisabili elementi di segno favorevole all'imputato, che giustifichino un'ulteriore riduzione della pena minima, attraverso la concessione di attenuanti, per il cui riconoscimento non emergono ragioni giustificative" (Sez. , n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ben può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 22871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena riduzione della multa motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena minima riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIDARA FARISS nato il 28/02/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29 settembre 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza emessa dl Tribunale di Monza in data 16 dicembre 2019, come modificata nel trattamento sanzionatorio dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 28 aprile 2021, nei confronti di Fariss Aidara in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione, riconoscendo in particolare che, se la condotta può essere ricondotta ai minimi della sanzione edittale "... non sono però ravvisabili elementi di segno favorevole all'imputato, che giustifichino un'ulteriore riduzione della pena minima, attraverso la concessione di attenuanti, per il cui riconoscimento non emergono ragioni giustificative" (Sez. , n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ben può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi