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Ordinanza — n. 22870/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for inadmissibility and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Maverik Milione inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a reduced robbery sentence, arguing for attempted crime classification and sentencing errors. The court rejected these claims because the first ground was already fully examined by the lower court and the second lacked specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must not merely reproduce arguments already decided by the lower court and must contain precise legal grounds referencing the contested act's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility robbery conviction reduction lack of legal grounds reproductive arguments sentencing proportionality motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 56 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 56 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 56 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILIONE MAVERIK, nato a Lamezia Terme il 05/07/1994 avverso la sentenza del 27/06/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 27/06/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 11/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa la recidiva contestata e ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante residua (della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite), rideterminava la pena irrogata a Maverik Milione per il reato di rapina impropria. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., con la conseguente omessa riqualificazione del fatto contestato in termini di delitto tentato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata in ordine alla corretta qualificazione del fatto criminoso come consumato, attesa l'acquisizione dell'autonoma disponibilità della refurtiva in capo all'imputato, a nulla rilevando che la collanina oggetto della sottrazione sia stata rinvenuta addosso al suo complice e recuperata poco dopo dai Carabinieri, in quanto la rapina era già stata compiuta e perfettamente realizzata: con la conseguenza che, rispetto a ciò, la temporaneità del possesso conseguito non assume rilevanza nel senso delle configurazione del reato nella forma del tentativo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati adeguati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, contenuta ben al di sotto della media edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom