Ordinanza — n. 22865/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO ANGELO, nato a Milano il 08/04/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 06/07/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Monza di condanna di Angelo Ferraro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ai danni di Angelo Campese. Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost., con riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. con riguardo alla «valutazione delle prove» (secondo motivo), nonché la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che i primi due motivi sono costituiti da censure in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici e che si salda con quella del primo giudice integrandola, ha esplicitato in modo pertinente le ragioni del proprio convincimento alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha dato correttamente conto del nutrito compendio probatorio a carico del ricorrente, nonché delle ragioni per cui è stata legittimamente acquisita agli atti la querela personalmente redatta dalla persona offesa, in ragione della certificata permanenza dell'incapacità a testimoniare allegata da quest'ultima; tenuto conto che anche la terza doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti, mancando elementi positivi apprezzabili che le giustifichino, in ossequio, altresì, alla pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 111 Cost, art. 530 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22865/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 06/07/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Monza di condanna di Angelo Ferraro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ai danni di Angelo Campese. Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost., con riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. con riguardo alla «valutazione delle prove» (secondo motivo), nonché la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che i primi due motivi sono costituiti da censure in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici e che si salda con quella del primo giudice integrandola, ha esplicitato in modo pertinente le ragioni del proprio convincimento alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha dato correttamente conto del nutrito compendio probatorio a carico del ricorrente, nonché delle ragioni per cui è stata legittimamente acquisita agli atti la querela personalmente redatta dalla persona offesa, in ragione della certificata permanenza dell'incapacità a testimoniare allegata da quest'ultima; tenuto conto che anche la terza doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti, mancando elementi positivi apprezzabili che le giustifichino, in ossequio, altresì, alla pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO ANGELO, nato a Milano il 08/04/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 06/07/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Monza di condanna di Angelo Ferraro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ai danni di Angelo Campese. Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost., con riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all'art. 640 cod. pen. e agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. con riguardo alla «valutazione delle prove» (secondo motivo), nonché la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che i primi due motivi sono costituiti da censure in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale, la quale, con una motivazione esente da vizi logici e che si salda con quella del primo giudice integrandola, ha esplicitato in modo pertinente le ragioni del proprio convincimento alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Milano ha dato correttamente conto del nutrito compendio probatorio a carico del ricorrente, nonché delle ragioni per cui è stata legittimamente acquisita agli atti la querela personalmente redatta dalla persona offesa, in ragione della certificata permanenza dell'incapacità a testimoniare allegata da quest'ultima; tenuto conto che anche la terza doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente: si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti, mancando elementi positivi apprezzabili che le giustifichino, in ossequio, altresì, alla pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis