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Ordinanza — n. 22863/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE MAMADOU LAMINE, nato a Dakar (Senegal) il 10/04/1978 avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 02/02/2022, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 23/02/2016 del Tribunale di Lecce: assolveva Mamadou Lamine Cisse dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. (di cui al capo "I" dell'imputazione) e dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. (di cui al capo "II" dell'imputazione), limitatamente ai beni contraffatti rinvenuti all'interno dell'autovettura Ford Escort per non avere commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del Mamadou Lamine Cisse in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione) per essere lo stesso estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso Mamadou Lamine Cisse per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione).

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 473 cod. pen; Ordinanza — n. 22863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 02/02/2022, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 23/02/2016 del Tribunale di Lecce: assolveva Mamadou Lamine Cisse dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. (di cui al capo "I" dell'imputazione) e dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. (di cui al capo "II" dell'imputazione), limitatamente ai beni contraffatti rinvenuti all'interno dell'autovettura Ford Escort per non avere commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del Mamadou Lamine Cisse in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione) per essere lo stesso estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso Mamadou Lamine Cisse per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato ricettazione altri reati reato di poca entità furto di lieve entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Con sentenza del 02/02/2022, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 23/02/2016 del Tribunale di Lecce: assolveva Mamadou Lamine Cisse dal reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
(di cui al capo "I" dell'imputazione) e dal reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 473 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di beni provenienti dal delitto di cui all'art. 473 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE MAMADOU LAMINE, nato a Dakar (Senegal) il 10/04/1978 avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 02/02/2022, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 23/02/2016 del Tribunale di Lecce: assolveva Mamadou Lamine Cisse dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. (di cui al capo "I" dell'imputazione) e dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. (di cui al capo "II" dell'imputazione), limitatamente ai beni contraffatti rinvenuti all'interno dell'autovettura Ford Escort per non avere commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del Mamadou Lamine Cisse in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione) per essere lo stesso estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso Mamadou Lamine Cisse per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione).

La Corte d'appello riduceva quindi la pena irrogata all'imputato per quest'ultimo reato - per il quale era già stata ritenuta l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'allora secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. - a cinque mesi di reclusione ed C 300,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di beni provenienti dal delitto di cui all'art. 473 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché si traduce nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza delle stesse, il che, appunto, non è ammissibile in questa sede; considerato infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è riscontrabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere la disponibilità anche in capo al ricorrente, oltre che al coimputato Elhadij Aliou Assi Cisse, dei beni contraffatti rinvenuti in tutti gli ambienti della casa dove entrambi i predetti risiedevano, né alcuna contraddizione tra il ritenere ciò e il reputare che i beni contraffatti rinvenuti all'interno dell'autovettura Ford Escort fossero nell'esclusiva disponibilità del predetto Elhadij Aliou Assi Cisse, che di tale autovettura possedeva le chiavi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in