Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22860/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22860/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANCO (già GNATYSHYN) TETIANA, nata il 27/02/1988 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. GIANLUCA FUCCILLO, difensore di Yanco (già Gnatyshyn) Tetiana, il quale, dopo ulteriore illustrazione relativa, in particolare, al primo motivo di ricorso, ha chiesto che sia fissata la discussione della causa in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 642 cod. pen, art. 124 cod. pen, art. 529 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22860/2023 — snpen · Corte di Cassazione: GIANLUCA FUCCILLO, difensore di Yanco (già Gnatyshyn) Tetiana, il quale, dopo ulteriore illustrazione relativa, in particolare, al primo motivo di ricorso, ha chiesto che sia fissata la discussione della causa in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali lacune probatorie censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 642 cod. pen
Con sentenza del 06/07/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Milano di condanna di Tetiana Yanco (già Gnatyshyn) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 124 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen.
art. 529 cod. proc. pen
e il vizio motivazionale, con riferimento all'art. 529 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANCO (già GNATYSHYN) TETIANA, nata il 27/02/1988 avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. GIANLUCA FUCCILLO, difensore di Yanco (già Gnatyshyn) Tetiana, il quale, dopo ulteriore illustrazione relativa, in particolare, al primo motivo di ricorso, ha chiesto che sia fissata la discussione della causa in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 06/07/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Milano di condanna di Tetiana Yanco (già Gnatyshyn) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. e il vizio motivazionale, con riferimento all'art. 529 cod. proc. pen., con riguardo al rigetto dell'eccezione di tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità poiché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla tempestività della presentazione della querela, il cui dies a quo che è stato fatto correttamente decorrere dal completamento dell'incarico da parte della società di investigazione grazie a cui la querelante ha preso piena conoscenza dell'illecito, in ossequio all'art.124 cod. pen.; talché il motivo, oltre a essere reiterativo, risulta essere anche manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme di legge smentita dai dati emergenti dagli atti processuali e dal dato normativo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 642 cod. pen. ed il vizio motivazionale per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: si vedano, sul punto, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in merito al «granitico» compendio probatorio a carico della ricorrente, fondato sulle acquisizioni documentali e sull'escussione dei testi che hanno comprovato pienamente l'assunto accusatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom