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Ordinanza — n. 22859/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Luna Lucci inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for fraud and the denial of the exemption for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because they merely reproduced arguments already analyzed and dismissed by the appellate court without providing the necessary critical analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be based on a critical analysis of the lower court's reasoning; mere reproduction of arguments already examined and rejected renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement Article 131-bis Penal Code fraud conviction minor offense exemption accuse di truffa contraffazione di merci falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
Con sentenza del 27/09/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/10/2020 del Tribunale di Como di condanna di Luna Lucci alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente e l'erronea negazione della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 640 cod. pen
Con sentenza del 27/09/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/10/2020 del Tribunale di Como di condanna di Luna Lucci alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente e l'erronea negazione della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCI LUNA, nata a Caste! San Giovanni il 16/10/1988 avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 27/09/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 07/10/2020 del Tribunale di Como di condanna di Luna Lucci alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrente e l'erronea negazione della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico della stessa imputata che, peraltro, ha ammesso l'addebito; si veda, ancora, la pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen, attesa l'abitualità delle condotte di truffa (commesse a breve distanza temporale e comprovanti la non occasionalità del comportamento illecito) e il danno non irrisorio (ammontante a 120,00 €), che ne ha escluso la tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il