Ordinanza — n. 22853/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMKALKAL YASSIN nato il 19/03/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 12 maggio 2021, nei confronti di Yassingl Lemkalkal, in relazione al reato di tentata estorsione continuata (capo A). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. è del tutto aspecifico ed evocativo di non consentite censure in fatto tendenti ad una rilettura nel merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. è del tutto aspecifico ed evocativo di non consentite censure in fatto tendenti ad una rilettura nel merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMKALKAL YASSIN nato il 19/03/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 12 maggio 2021, nei confronti di Yassingl Lemkalkal, in relazione al reato di tentata estorsione continuata (capo A). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. è del tutto aspecifico ed evocativo di non consentite censure in fatto tendenti ad una rilettura nel merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente