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Ordinanza — n. 22852/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCOLO NICOLO nato a BIANCAVILLA il 15/05/1971 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 3 giugno 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di Nicolò Bucolo in relazione ai reati di furto aggravato e di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio recidiva procedure di ricorso riconsiderazione domanda di revisione dell'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCOLO NICOLO nato a BIANCAVILLA il 15/05/1971 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 3 giugno 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di Nicolò Bucolo in relazione ai reati di furto aggravato e di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva appare del tutto aspecifico, in quanto reiterativo di censura già proposta in sede di gravame di appello ed ivi respinta con argomentata statuizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente