Ordinanza — n. 22850/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEI FABIO nato a ROMA il 07/05/1964 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 giugno 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 18 maggio 2010, nei confronti di Fabio Silei in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEI FABIO nato a ROMA il 07/05/1964 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 giugno 2022, confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 18 maggio 2010, nei confronti di Fabio Silei in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo ai giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente