Ordinanza — n. 22848/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/02/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 22 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 20 novembre 2019, nei confronti di Antonio Basso, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen. (capo A), 110, 474, comma 2 cod. pen. (capo B). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione e di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 I. 689/1981, è manifestamente infondato essendosi chiaramente esplicitate le ragioni della condanna (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e del diniego di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ("i precedenti penali dell'imputato ostano all'accoglimento della richiesta di conversione della pena, denotandone l'indole criminale e la peculiare tendenza a commettere reati contro il patrimonio");
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/02/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 22 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 20 novembre 2019, nei confronti di Antonio Basso, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen. (capo A), 110, 474, comma 2 cod. pen. (capo B). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione e di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 I. 689/1981, è manifestamente infondato essendosi chiaramente esplicitate le ragioni della condanna (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e del diniego di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ("i precedenti penali dell'imputato ostano all'accoglimento della richiesta di conversione della pena, denotandone l'indole criminale e la peculiare tendenza a commettere reati contro il patrimonio");
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente