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Sentenza — n. 22845/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22845/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARAPELLESE LEONARDO nato a TERNI il 30/01/1985 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Viterbo, pronunciata in data 16 marzo 2021, nei confronti di Leonardo Carapellese, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che, come precisato nelle memorie difensive depositate il 30 gennaio 2023, la persona offesa querelante, Claudio Micozzi, aveva dichiarato, in data 1 giugno 2022, di rimettere la querela da cui aveva avuto origine il presente procedimento e che, in pari data, l'imputato querelato dichiarava di accettare la remissione della querela; osservato che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte, non essendo più prevista, a norma del riformato ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., la deroga al regime di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 22845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Ritenuto che, come precisato nelle memorie difensive depositate il 30 gennaio 2023, la persona offesa querelante, Claudio Micozzi, aveva dichiarato, in data 1 giugno 2022, di rimettere la querela da cui aveva avuto origine il presente procedimento e che, in pari data, l'imputato querelato dichiarava di accettare la remissione della querela; osservato che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte, non essendo più prevista, a norma del riformato ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., la deroga al regime di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali accollo delle spese ripetibili spese di ripristino recupero delle spese esecutive rimborso delle spese d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARAPELLESE LEONARDO nato a TERNI il 30/01/1985 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Viterbo, pronunciata in data 16 marzo 2021, nei confronti di Leonardo Carapellese, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che, come precisato nelle memorie difensive depositate il 30 gennaio 2023, la persona offesa querelante, Claudio Micozzi, aveva dichiarato, in data 1 giugno 2022, di rimettere la querela da cui aveva avuto origine il presente procedimento e che, in pari data, l'imputato querelato dichiarava di accettare la remissione della querela; osservato che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte, non essendo più prevista, a norma del riformato ultimo comma dell'art. 640 cod. pen., la deroga al regime di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023