Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity and manifestly unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Franco Bordi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bordi argued that the lower court's decision contained motivational defects regarding legal qualification and evidence, but the court found these claims lacked concrete specificity. The court ruled that the appellant's arguments were manifestly unfounded because they merely rehashed previous defenses without addressing the complexity of the evidentiary reasoning used by the territorial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or lacks concrete specificity, particularly when it fails to engage with the complexity of the evidentiary reasoning of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDI FRANCO nato a POMEZIA il 28/09/1962 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 4 febbraio 2021, nei confronti di Franco Bordi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica e di prova della penale responsabilità in relazione all'individuazione dell'autore del reato, oltre ad essere evocativi di non consentite censure in fatto con sollecitazione ad una rivisitazione nel merito, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con la complessità del ragionamento probatorio della Corte territoriale, per come integrato dalle condivise argomentazioni del primo giudice, censura vizi motivazionali e supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 4 e 5 sulla violenza esercitata per vincere la resistenza della p.o. alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del teste oculare; pag. 4 sull'errore materiale dei verbalizzanti nell'indicazione della foto, non solo alla luce della sottoscrizione apposta e della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni confermative, ma anche in ragione della descrizione, corrispondente a quella dell'imputato, resa dalla p.o. precedentemente all'individuazione); vista la memoria difensiva pervenuta via pec in data 15/03/2023 con la quale si ribadisce quanto già dedotto con i motivi di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 ma