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Ordinanza — n. 22841/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO VINCENZO nato a NAPOLI il 01/10/1974 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Frosinone, pronunciata in data 12 novembre 2018, nei confronti di Vincenzo Barbato, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nella ricettazione di cui al capo 8). Ritenuto che la doglianza difensiva, inerente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è priva di concreta specificità e comunque manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, argomentando sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sulla prognosi negativa in ragione della reiterazione di reati della stessa indole); osservato che l'ulteriore censura, riguardante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, è priva di specificità e comunque non ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto si tratta di una questione che, deducibile ma non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (cfr., Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745;

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 22841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la doglianza difensiva, inerente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è priva di concreta specificità e comunque manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, argomentando sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sulla prognosi negativa in ragione della reiterazione di reati della stessa indole); osservato che l'ulteriore censura, riguardante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, è priva di specificità e comunque non ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto si tratta di una questione che, deducibile ma non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (cfr., Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745;

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena remissione della pena abbandono del procedimento penale liberazione condizionale proseguimento dell'erogazione delle prestazioni adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Ritenuto che la doglianza difensiva, inerente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO VINCENZO nato a NAPOLI il 01/10/1974 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Frosinone, pronunciata in data 12 novembre 2018, nei confronti di Vincenzo Barbato, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nella ricettazione di cui al capo 8). Ritenuto che la doglianza difensiva, inerente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è priva di concreta specificità e comunque manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, argomentando sul punto con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sulla prognosi negativa in ragione della reiterazione di reati della stessa indole); osservato che l'ulteriore censura, riguardante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, è priva di specificità e comunque non ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto si tratta di una questione che, deducibile ma non previamente devoluta alla cognizione della Corte d'appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (cfr., Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745;

Sez. 2, n. 31974 del 02/07/2015, Ciavoni, Rv. 264180); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo