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Ordinanza — n. 22839/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSHEV KRASIMIR nato a PERNIK( BULGARIA) il 10/09/1957 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, pronunciata il 20 marzo 2019, nei confronti di Krasimir Toshev di Kostadinov, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla violazione di legge e al vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (ed invero, la Corte territoriale si è riferita agli elementi negativi riguardanti la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, ritenuti prevalenti rispetto al mero stato di incensuratezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla violazione di legge e al vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (ed invero, la Corte territoriale si è riferita agli elementi negativi riguardanti la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, ritenuti prevalenti rispetto al mero stato di incensuratezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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imputazione di furto delitto contro i beni confisca dei proventi di reato cosa rubata assicurazione contro il furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, pronunciata il 20 marzo 2019, nei confronti di Krasimir Toshev di Kostadinov, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSHEV KRASIMIR nato a PERNIK( BULGARIA) il 10/09/1957 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, pronunciata il 20 marzo 2019, nei confronti di Krasimir Toshev di Kostadinov, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla violazione di legge e al vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (ed invero, la Corte territoriale si è riferita agli elementi negativi riguardanti la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, ritenuti prevalenti rispetto al mero stato di incensuratezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 202