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Ordinanza — n. 22837/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22837/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO CIRO nato a NAPOLI il 30/01/1987 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 22 gennaio 2020, nei confronti di Ciro Porcino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione e la violazione di legge in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 3 sulla manifestazione implicita e indiretta della minaccia) e nella corretta applicazione della legge penale (cfr., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117;

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 22837/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione e la violazione di legge in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 3 sulla manifestazione implicita e indiretta della minaccia) e nella corretta applicazione della legge penale (cfr., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 22 gennaio 2020, nei confronti di Ciro Porcino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO CIRO nato a NAPOLI il 30/01/1987 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 22 gennaio 2020, nei confronti di Ciro Porcino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione e la violazione di legge in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 3 sulla manifestazione implicita e indiretta della minaccia) e nella corretta applicazione della legge penale (cfr., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117;

Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 04); ritenuto che la terza censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dalla condotta susseguente al reato e, in particolare, dall'aggravarsi delle misure cautelari per le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21