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Ordinanza — n. 22834/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Horvath Tiberius Ladíslau inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural nullities regarding evidence and sentencing, but the court found these grounds lacking in specificity and repetitive of arguments already rejected at lower levels. Consequently, the appeal was dismissed because the criticisms failed to meet the required legal standards for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 420-ter cod. proc. pen.; Art. 468 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic repetitions of previously rejected arguments or vague criticisms of judicial reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments court costs and fine udienza dibattimentale diritto di essere sentito rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 420-ter cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 420-ter cod.
Art. 468 cod. proc. pen.
6 e 7 sul regolare svolgimento del contradittorio in forma cartolare); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'art. 468 cod.
Art. 507 cod. proc. pen.
7 e 8), trattandosi dell'assunzione di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., tale esercizio officioso, che non può essere limitato dal principio della disco very (Sez.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
276430) e, qualora non sia sorretto da sufficiente motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione, non sono previste specifiche sanzioni processuali denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.
Code cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 420-ter cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 420-ter cod.
art. 468 cod. proc. pen
6 e 7 sul regolare svolgimento del contradittorio in forma cartolare); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'art. 468 cod.
art. 507 cod. proc. pen
7 e 8), trattandosi dell'assunzione di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., tale esercizio officioso, che non può essere limitato dal principio della disco very (Sez.
art. 240-bis cod. pen
254497); osservato che il terzo motivo, con il quale si censura la violazione di legge con riguardo all'art. 240-bis cod. pen., non è specifico in quanto reiterativo di doglianze difensive proposte in appello, già affrontate dai giudicanti con argomentazione ampia (si vedano pagg.
art. 131-bis cod. pen
10 sul superamento dei limiti edittali di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pagg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021
pen., è privo di concreta specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv.
Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019
pen., tale esercizio officioso, che non può essere limitato dal principio della disco very (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep.
Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006
Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019
234907; Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv.
Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013
(Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv.
Sez. U, n. 920 del 17/12/2003
Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021
226491; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep.
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
pen., è privo dei requisiti di specificità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato, risulta essere una mera riproduzione di profili di censura già disattesi, con corretti argomenti giuridici (cfr., Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022
270220; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
283340; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORVATH TIBERIUS LADISLAU nato il 18/08/1977 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Matera, pronunciata in data 19 marzo 2021, nei confronti di Tiberius Ladíslau Horvath, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul regolare svolgimento del contradittorio in forma cartolare); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'art. 468 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, come peraltro chiarito dal giudice del merito (si vedano pagg. 7 e 8), trattandosi dell'assunzione di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., tale esercizio officioso, che non può essere limitato dal principio della disco very (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630 - 02), può avere ad oggetto anche l'assunzione di quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr., Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907; Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591; Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430) e, qualora non sia sorretto da sufficiente motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione, non sono previste specifiche sanzioni processuali denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497); osservato che il terzo motivo, con il quale si censura la violazione di legge con riguardo all'art. 240-bis cod. pen., non è specifico in quanto reiterativo di doglianze difensive proposte in appello, già affrontate dai giudicanti con argomentazione ampia (si vedano pagg. 10 e 11 sulla confisca cd. allargata) e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687); ritenuto che anche l'ulteriore motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 648, 131-bis, 648, secondo comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato, risulta essere una mera riproduzione di profili di censura già disattesi, con corretti argomenti giuridici (cfr., Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225;

Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615) e con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sul reato presupposto e sul profitto perseguibile; pag. 10 sul superamento dei limiti edittali di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pagg. 9 e 10 sulla non particolare tenuità della ricettazione e pag. 12 sugli ulteriori danni cagionati alla p.o.); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Code cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in