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Ordinanza — n. 22831/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual criticism and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giacomo Sergio Catalano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already confirmed Catalano's conviction for fraud and theft, finding his arguments lacked concrete specificity regarding the evidence and factual reconstruction. The court ruled that the appeal merely repeated previously rejected criticisms without identifying specific distortions of the trial record or proposing a distinct alternative factual narrative.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity in proving criminal responsibility or circumstances, merely reproducing already examined criticisms without pinpointing specific evidentiary distortions or proposing a distinct factual reconstruction.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defects criminal responsibility factual reconstruction court costs procedural penalty abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIACOMO SERGIO nato a SAVA il 22/09/1961 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata il 30 aprile 2021, nei confronti di Giacomo Sergio Catalano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità ed in relazione al trattamento circostanziale, sono privi di concreta specificità in quanto, difettando di una puntuale critica alla complessità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e tendendo a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 6 sull'accertamento delle inadempienze e della consapevole condotta truffaldina, anche alla luce della consegna di false ricevute telematiche e dell'inverosimiglianza delle versioni difensive; pagg. 6 e 7 sulla gravità del danno in riferimento a quello complessivamente cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 20