Ordinanza — n. 22828/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 31 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 14 gennaio 2022, che aveva condannato Lanzo Daniele alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina impropria aggravata con le attenuanti di cui agli artt. 61 n. 4 e 116 cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 4 e 116 cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 31 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 14 gennaio 2022, che aveva condannato Lanzo Daniele alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina impropria aggravata con le attenuanti di cui agli artt. 61 n. 4 e 116 cod. pen. prevalenti sulle contestate aggravanti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché il ricorrente si limita a dedurre l'eccessività e incongruità della pena irrogata con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.