Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Irabor Believe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize general mitigating circumstances, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this claim, noting that the lower court sufficiently referenced the defendant's prior criminal record and living conditions as negative factors under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When denying mitigating circumstances, the trial court need only provide a congruent reference to decisive elements or the absence of positive factors, making an appeal challenging the lack of detailed reasoning inadmissible if such reference exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRABOR BELIEVE nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; < f(+ 7/U-k
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 luglio 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata in data 8 luglio 2021, che aveva condannato Irabor Believe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata con la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e lesioni personali aggravate, riducendo la sanzione inflitta in primo grado. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) come avvenuto nella specie, ove la Corte territoriale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha congruamente considerato le segnalazioni per altri reati e le condizioni di vita dell'imputato tali da connotare negativamente la sua personalità in termini di capacità a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.