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Ordinanza — n. 22825/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22825/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMNI JAMEL nato il 02/02/1985 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Modena, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato Memni Jamel alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni in continuazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di rapina consumata in luogo di quella di tentata rapina impropria, è costituito da censure in fatto relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, che con corretti argomenti giuridici (sulla rapina impropria consumata, Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858; conf.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Parole chiave

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scippo tentata rapina atti impugnabili incidente ciclistico imputazione di furto danneggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMNI JAMEL nato il 02/02/1985 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Modena, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato Memni Jamel alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni in continuazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di rapina consumata in luogo di quella di tentata rapina impropria, è costituito da censure in fatto relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, che con corretti argomenti giuridici (sulla rapina impropria consumata, Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858; conf.

Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.), a pagina 3, ha ribadito come la sottrazione della bicicletta fosse già avvenuta al momento dell'intervento della persona offesa; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale che, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, alla luce della natura plurioffensiva del delitto contestato, ha escluso che il danno subito dalla persona offesa potesse configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sull'intensità del dolo dell'imputato e la gravità del fatto alla luce del danno cagionato alla rastrelliera e delle lesioni fisiche, oltre al turbamento psicologico, patito dalla persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.