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Ordinanza — n. 22821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Romano and Cataldo inadmissible due to a lack of concrete specificity in their arguments. The appellants challenged the conviction for crimes against elderly victims and the denial of generic mitigating circumstances, but failed to identify specific factual errors or misinterpretations of evidence. The court ruled that their requests merely sought a re-evaluation of probative sources under different criteria, which falls outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 5 c.p.; Art. 60 c.p.: Appeals lacking concrete specificity regarding the violation of law or defects in reasoning are inadmissible as they do not point to specific factual distortions or legal errors requiring re-examination.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity sentencing review mitigating circumstances appellate jurisdiction disabilità cognitiva peggioramento di uno stato anteriore prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, n. 5 c.p.
Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati dal difensore di entrambi gli imputati, mediante un unico atto di impugnazione, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 61, primo comma, n.
Art. 60 c.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANO CARMINE nato a NAPOLI il 30/07/1955 CATALDO PASQUALE nato a NAPOLI il 19/02/1980 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 10 novembre 2020, nei confronti di Carmine Romano e Pasquale Cataldo, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 640 e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati dal difensore di entrambi gli imputati, mediante un unico atto di impugnazione, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla particolare condizione di vulnerabilità, nel caso di specie, delle persone offese ultraottantenni che, in ragione del declino mentale dovuto all'età avanzata, erroneamente riconoscevano le voci dei figli e non si rendevano conto dell'assurdità e dell'inverosimiglianza delle richieste economiche); ritenuto che anche il secondo motivo deì ricorsi è privo di specificità, avendo la Corte territoriale deciso il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'insufficienza dello stato di incensuratezza e dell'inesistenza di condizioni di meritevolezza (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 m