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Ordinanza — n. 22812/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22812/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22812/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI BECHIR nato il 04/08/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 5 aprile 2022, che aveva condannato Ayari Bechir alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato ed estorsione aggravata, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante e ha ridotto la pena inflitta. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22812/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di revisione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo gravi motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI BECHIR nato il 04/08/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 5 aprile 2022, che aveva condannato Ayari Bechir alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato ed estorsione aggravata, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante e ha ridotto la pena inflitta. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, che analizza le doglianze oggetto di appello per disattenderle, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatívamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.