Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22809/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22809/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22809/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARIQ AZIZ MALIK nato il 12/11/1976 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; - //- (364' La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 13 maggio 2020, che aveva condannato Tariq Aziz Malik alla pena ritenuta di giustizia per tre episodi di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), come avvenuto nella specie a pagina 3, ove la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di elementi positivi, la gravità dei fatti da cui desumere la pericolosità sociale del ricorrente e la mancanza di ravvedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22809/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Non possono esser liquidate in favore della parte civile, che ne ha fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel grado, in considerazione dell'apporto contenutistico inesistente offerto alla decisione con la formulata richiesta, priva di argomentazioni di sorta (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03).

Parole chiave

Generato dall'IA
assenza di caso di rigore circostanze attenuanti motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate obbligo di ridurre il danno condono delle spese procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARIQ AZIZ MALIK nato il 12/11/1976 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; - //- (364'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 13 maggio 2020, che aveva condannato Tariq Aziz Malik alla pena ritenuta di giustizia per tre episodi di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), come avvenuto nella specie a pagina 3, ove la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di elementi positivi, la gravità dei fatti da cui desumere la pericolosità sociale del ricorrente e la mancanza di ravvedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non possono esser liquidate in favore della parte civile, che ne ha fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel grado, in considerazione dell'apporto contenutistico inesistente offerto alla decisione con la formulata richiesta, priva di argomentazioni di sorta (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.