Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581(1)(d) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant, Mersi Antonello, challenged a conviction for crimes including illegal possession of firearms and human trafficking, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this claim because the appellant's arguments were generic and failed to establish a critical link to the factual findings, preventing the appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 106, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not allow the court of cassation to identify the precise points of criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERSI ANTONELLO nato a TRIESTE il 31/07/1962 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 31 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 29 marzo 2019, che aveva condannato Mersi Antonello alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 483 cod. pen., 73 d.p.r. n. 445/2000 e 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, che analizza le doglianze oggetto di appello per disattenderle, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.