Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prescription and late filing of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide specific evidence to prove the prescription of the crime of receiving stolen goods, violating the established burden of proof for such claims. Additionally, two arguments regarding the crime's minor nature and legal qualification were rejected because they were not properly raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, cod. pen.: The appellant invoking prescription in cassation must substantiate the claim with specific documentary evidence, as merit review is precluded, and new grounds not previously deduced in appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL AMARY nato il 10/08/1981 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 1 marzo 2019, che aveva condannato Fall Amary alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla prova del tempus commissi delicti della ricettazione, al fine di rilevare l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché viola il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di Cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede, come avvenuto nella specie, che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525), e il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi a prospettare censure prive di concreta specificità; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'errata qualificazione giuridica dello stesso, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.