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Ordinanza — n. 22804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPANZANO SALVATORE nato a MAZZARINO il 10/11/1973 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 12 maggio 2021, che aveva condannato Crapanzano Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è costituito da mere doglianze di merito, estranee al giudizio di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che, con argomentazioní logiche che il ricorrente si limita a controaffermare, non aveva ritenuto credibile la versione dei fatti resa dal prevenuto per escluderne la responsabilità (si veda, in proposito, pag. 3 sull'indubbia provenienza illecita di un cellulare offerto di notte, da uno sconosciuto, a un prezzo irrisorio e senza indicazione degli elementi indentificativi dello stesso nonché sui tentativi dell'imputato di sbloccarlo attivando le chiamate di emergenza, a conferma della consapevolezza della sua provenienza delittuosa); rilevato, pertanto, che ìl ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente reati contro la sfera personale riservata causa illecita abuso di impianti di telecomunicazioni eccezione di illegalità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPANZANO SALVATORE nato a MAZZARINO il 10/11/1973 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, pronunciata il 12 maggio 2021, che aveva condannato Crapanzano Salvatore alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è costituito da mere doglianze di merito, estranee al giudizio di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che, con argomentazioní logiche che il ricorrente si limita a controaffermare, non aveva ritenuto credibile la versione dei fatti resa dal prevenuto per escluderne la responsabilità (si veda, in proposito, pag. 3 sull'indubbia provenienza illecita di un cellulare offerto di notte, da uno sconosciuto, a un prezzo irrisorio e senza indicazione degli elementi indentificativi dello stesso nonché sui tentativi dell'imputato di sbloccarlo attivando le chiamate di emergenza, a conferma della consapevolezza della sua provenienza delittuosa); rilevato, pertanto, che ìl ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.