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Ordinanza — n. 22801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHAJ ERANDA nato il 09/06/1989 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 81-40289/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza che, applicando la pena su concorde richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), ha disposto la confisca per equivalente del profitto del delitto di autoriciclaggio propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione violazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo alla disposta confisca del calcolato profitto del reato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 648 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza che, applicando la pena su concorde richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), ha disposto la confisca per equivalente del profitto del delitto di autoriciclaggio propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione violazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo alla disposta confisca del calcolato profitto del reato.

Parole chiave

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confisca penale pena massima remissione della pena riscossione di pene pecuniarie confisca dei beni pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Avverso la sentenza che, applicando la pena su concorde richiesta delle parti (art. 444 cod.
art. 648 bis cod. pen
279675- 01: La confisca per equivalente del profitto del reato, attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 648 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHAJ ERANDA nato il 09/06/1989 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 81-40289/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza che, applicando la pena su concorde richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), ha disposto la confisca per equivalente del profitto del delitto di autoriciclaggio propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione violazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo alla disposta confisca del calcolato profitto del reato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo unico. 2.1. L'accordo raggiunto dalle parti sulla pena (senza alcun cenno alla revoca della confisca) ha determinato la preclusione processuale a mettere in discussione la misura di sicurezza applicata, fuori da ogni possibile scelta discrezionale, dal giudice, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 28921 del 09/07/2020, Rv. 279675- 01: La confisca per equivalente del profitto del reato, attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.