Sentenza — n. 22799/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICOZZI GUGLIELMO CARLO, nato a Gallarate il 01/11/1944 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. STEFANIA MUGNAI, difensore di Picozzi Guglielmo Carlo, la quale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per morte dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 22799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 14/09/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 27/09/2021 del Tribunale di Milano di condanna di Guglielmo Carlo Picozzi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646 e 61, primo comma, n.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICOZZI GUGLIELMO CARLO, nato a Gallarate il 01/11/1944 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. STEFANIA MUGNAI, difensore di Picozzi Guglielmo Carlo, la quale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per morte dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/09/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 27/09/2021 del Tribunale di Milano di condanna di Guglielmo Carlo Picozzi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646 e 61, primo comma, n.
7) e n. 11), cod. pen. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Guglielmo Carlo Picozzi, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, il 08/03/2023, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato dal suo difensore. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art.150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245- 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, i