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Ordinanza — n. 22798/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22798/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI YEFRIR ALBERTO, nato a Napoli il 22/09/1995 avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Con sentenza del 28/01/2022, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/07/2015 del Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Yefrir Alberto Di Blasi in relazione ai reati allo stesso contestati ai capi A) e B) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena con riguardo alla residua imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di cui al capo C) dell'imputazione nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del nutrito curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerose sentenze di condanna definitive per reati specifici, nonché del contegno processuale assunto dallo stesso, non potendosi neppure valorizzare l'intervenuta ammissione dei fatti a fronte di uno schiacciante quadro probatorio, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 22798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 28/01/2022, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/07/2015 del Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Yefrir Alberto Di Blasi in relazione ai reati allo stesso contestati ai capi A) e B) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena con riguardo alla residua imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di cui al capo C) dell'imputazione nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del nutrito curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerose sentenze di condanna definitive per reati specifici, nonché del contegno processuale assunto dallo stesso, non potendosi neppure valorizzare l'intervenuta ammissione dei fatti a fronte di uno schiacciante quadro probatorio, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati reato presupposto sequestro di un veicolo reato istantaneo furto di lieve entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 62 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI YEFRIR ALBERTO, nato a Napoli il 22/09/1995 avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 28/01/2022, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/07/2015 del Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Yefrir Alberto Di Blasi in relazione ai reati allo stesso contestati ai capi A) e B) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena con riguardo alla residua imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un motoveicolo di cui al capo C) dell'imputazione nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del nutrito curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerose sentenze di condanna definitive per reati specifici, nonché del contegno processuale assunto dallo stesso, non potendosi neppure valorizzare l'intervenuta ammissione dei fatti a fronte di uno schiacciante quadro probatorio, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il