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Ordinanza — n. 22793/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22793/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22793/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISALLI FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, pronunciata in data 17 maggio 2021, nei confronti di Francesco Crisalli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., censura ripresa con memoria difensiva pervenuta via pec in data 04/03/2023, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta e del non trascurabile danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22793/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., censura ripresa con memoria difensiva pervenuta via pec in data 04/03/2023, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta e del non trascurabile danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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truffa all'assicurazione materia di assicurazione contro gli infortuni assicurazione per conto di terzi assicurazione casco finanziamento dell'assicurazione assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, pronunciata in data 17 maggio 2021, nei confronti di Francesco Crisalli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., censura ripresa con memoria difensiva pervenuta via pec in data 04/03/2023, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISALLI FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, pronunciata in data 17 maggio 2021, nei confronti di Francesco Crisalli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., censura ripresa con memoria difensiva pervenuta via pec in data 04/03/2023, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta e del non trascurabile danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 202