Ordinanza — n. 22792/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENTONE DEL SOLE SALVATORE JUNIOR nato a NAPOLI il 15/11/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Salvatore Junior Mentone Del Sole, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (cfr., Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (cfr., Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENTONE DEL SOLE SALVATORE JUNIOR nato a NAPOLI il 15/11/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Salvatore Junior Mentone Del Sole, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (cfr., Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01 e in motivazione; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), dai giudici del merito (si veda pag. 7 sulla non particolare tenuità del fatto anche alla luce dell'abitualità del comportamento risultante dai due precedenti reati ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.); osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta la grossolanità della contraffazione dei beni ricettati e detenuti per la vendita, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione del tutto esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla fedele riproduzione del marchio alla luce della consulenza tecnica espletata e pag. 6 sull'attitudine ingannatoria del marchio contraffatto e, dunque, sull'idoneità della contraffazione a ledere la pubblica fede), ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702;
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 m