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Ordinanza — n. 22791/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22791/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIA VINCENZA MARIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/02/1998 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 12 aprile 2021, nei confronti di Vincenza Maria Foria, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Ritenuto che i primi quattro motivi, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (cfr., Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 165 cod. pen; Ordinanza — n. 22791/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. Ritenuto che i primi quattro motivi, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (cfr., Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivi validi verosimiglianza dei motivi d'asilo causa legittima motivi che possono invocarsi difetto di motivazione motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 12 aprile 2021, nei confronti di Vincenza Maria Foria, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 165 cod. pen
277758); considerato che l'ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., è priva di concreta specificità e comunque manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORIA VINCENZA MARIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/02/1998 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 12 aprile 2021, nei confronti di Vincenza Maria Foria, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Ritenuto che i primi quattro motivi, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (cfr., Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (cfr., Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che l'ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen., è priva di concreta specificità e comunque manifestamente infondata in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591;

Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648), in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato ma, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata, deve valutare le reali condizioni economiche del condannato, motivando anche sommariamente sul punto, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sulle capacità economiche dell'imputata in ragione dell'attività lavorativa prestata, dell'importo fissato e del tempo concesso); vista la memoria depositata dal difensore della parte civile costituita, con la quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso perché privo di specificità e di condannare l'imputata a rifondere le spese del presente giudizio, come da nota depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; osservato che, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2023, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sul punto), contributo, nella specie, non apprezzabile da parte della Aviva Italia s.p.a.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom